Descrizione estesa
Limiti e Modalità
- E' consentita la macellazione fino ad un massimo di quattro suini;
- E' vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
- E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati;
Qualora siano evidenti segni di sospetta malattia dell'animale, è sempre necessario differire la macellazione e richiedere visita sanitaria;
Si ricorda che la macellazione dei suini per il consumo domestico privato è consentita ai soli soggetti, che ai sensi del decreto legislativo 200/2010, siano registrarti in BDN (banca dati nazionale) come "allevamento da ingrasso o da riproduzione, oppure "allevamento famigliare" o abbiano allevato l'animale almeno nei 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.
I cittadini interessati sono tenuti visionare ulteriori dettagli nell'avviso allegato